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Re-SET

Fondo rotativo per l'Innovazione Tecnologica - (FIT)

 

La Legge 17 febbraio 1982 n. 46 che all'art. 14 istituisce il Fondo Rotativo per l'Innovazione Tecnologica (F.I.T.) finanzia diverse tipologie di azioni:

  • programmi di ricerca che prevedono preponderanti attività di sviluppo precompetitivo con eventuali attività connesse di ricerca industriale;
  • programmi di ricerca che comprendano attività relative alla realizzazione di nuovi centri di ricerca, l'ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione o delocalizzazione di centri già esistenti.

L'obiettivo è quello della promozione e la diffusione nell'ambito delle PMI dell'innovazione basata sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazione (ICT) al fine del miglioramento della competitività.

Con il decreto del 12 novembre 2003 il MAP ha reso nuovamente operativi i finanziamenti FIT con risorse stanziate per un totale di 62,8 milioni di Euro.

I beneficiari del fondo sono:

  • imprese industriali produttrici di beni e/o servizi;
  • imprese di trasporto;
  • imprese agro-industriali;
  • centri di ricerca promossi da uno o più dei soggetti precedenti;
  • imprese artigiane di produzione;
  • consorzi e società consortili con partecipazione maggioritaria di uno dei soggetti precedenti (il limite inferiore della partecipazione è fissato al 30% quando la sede sia in area depressa);
  • Università, Enti Pubblici di Ricerca, ENEA ed ASI, qualora presentino domanda congiuntamente ad uno o più dei soggetti precedenti ai quali deve far capo almeno il 50% del costo del progetto (30% per i progetti svolti completamente nelle aree depresse).

Tipologia di finanziamento

Il finanziamento avviene sottoforma di credito agevolato e di contributo alla spesa:

  • che non può superare il 50% espresso in ESL per i progetti di ricerca industriale (per il 25% in conto capitale e per il 70% nella forma di credito agevolato);
  • per attività di sviluppo precompetitivo fino al 25% espresso in ESL (10% conto capitale e 70% credito agevolato);
  • per attività che interessano entrambi, fino al 35% espresso in ESL concesso per il 20% in conto capitale e per il 60% nella forma del credito agevolato.

Il credito agevolato è previsto nella misura del 15% del tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto durante il periodo di preammortamento. Nel periodo di ammortamento la percentuale del tasso di riferimento dipende dalle dimensioni e dall'ubicazione dell'impresa beneficiaria. Per i programmi che vengono realizzati nelle aree Obiettivo 1, 2, 5 b il tasso di interesse nel periodo di ammortamento è pari al 25% del tasso di riferimento.
Il rimborso avviene di norma con rate annuali costanti, posticipate comprensive di capitale ed interessi. Non sono richieste garanzie.
La durata massima dei finanziamenti è di 15 anni, di cui un periodo di preammortamento di 5 anni ed un periodo di ammortamento di 10 anni.
Il livello massimo di finanziamento è indicato in percentuale sui costi giudicati ammissibili:

  • programmi ad alto livello innovativo: 55% dei costi ammessi all'agevolazione;
  • programmi di livello innovativo: 35% dei costi ammessi all'agevolazione.
  • In casi eccezionali, per quei programmi giudicati di eccezionale importanza per la politica industriale del Paese, la percentuale d'intervento può raggiungere il 70% dei costi ammessi.

All'atto della presentazione della domanda è possibile richiedere che il 50% dell'agevolazione venga erogata in forma di finanziamento in conto capitale, tuttavia a questa modalità si ricorre solo nel caso in cui le motivazioni all'uopo addotte dall'interessato siano particolarmente gravi.

Le spese ammissibili:
Sono ammissibili programmi di importo superiore a 200.000 Euro. L'ammissibilità dei costi, al netto di IVA, decorre dalla data di presentazione della domanda, salvo che per gli studi di fattibilità, nel limite massimo del 10% del costo totale, che possono essere stati sostenuti anche nei 12 mesi precedenti la domanda. Sono ammissibili:

  • le spese per il personale di ricerca;
  • il costo delle attrezzature, strumentazioni e materiali di nuovo acquisto, da utilizzare per l'attività di sviluppo (al netto dell'eventuale valore residuo per altre finalità);
  • il costo di prestazioni di terzi e di servizi di consulenza, compresa l'acquisizione di beni immateriali;
  • le spese generali sono riconosciute in maniera forfettaria, pari al 60% del costo del personale.
  • Nel caso di opere relative a centri di ricerca, sono ammesse le spese per progettazione e studi di fattibilità (nel limite del 5% delle spese ammissibili al centro stesso), l'acquisto di aree e fabbricati, la realizzazione di opere edili ed infrastrutture.
  • Non sono ammissibili i costi relativi a mobili e arredi.
Per sapene di più
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ERRORE: Il database indicato nel config.php non esiste! Il database va creato prima di effettuare l'installazione.