|
La Legge
17 febbraio 1982 n. 46 che all'art. 14 istituisce il Fondo
Rotativo per l'Innovazione Tecnologica (F.I.T.) finanzia diverse tipologie
di azioni:
- programmi
di ricerca che prevedono preponderanti attività di sviluppo precompetitivo
con eventuali attività connesse di ricerca industriale;
- programmi
di ricerca che comprendano attività relative alla realizzazione
di nuovi centri di ricerca, l'ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione,
riconversione, riattivazione, acquisizione o delocalizzazione di centri
già esistenti.
L'obiettivo
è quello della promozione e la diffusione nell'ambito delle PMI
dell'innovazione basata sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazione
(ICT) al fine del miglioramento della competitività.
Con il decreto
del 12 novembre 2003 il MAP
ha reso nuovamente operativi i finanziamenti FIT con risorse stanziate
per un totale di 62,8 milioni di Euro.
I beneficiari
del fondo sono:
- imprese
industriali produttrici di beni e/o servizi;
- imprese
di trasporto;
- imprese
agro-industriali;
- centri
di ricerca promossi da uno o più dei soggetti precedenti;
- imprese
artigiane di produzione;
- consorzi
e società consortili con partecipazione maggioritaria di uno
dei soggetti precedenti (il limite inferiore della partecipazione è
fissato al 30% quando la sede sia in area depressa);
- Università,
Enti Pubblici di Ricerca, ENEA ed ASI, qualora presentino domanda congiuntamente
ad uno o più dei soggetti precedenti ai quali deve far capo almeno
il 50% del costo del progetto (30% per i progetti svolti completamente
nelle aree depresse).
|
|
Il finanziamento
avviene sottoforma di credito agevolato e di contributo alla spesa:
- che non
può superare il 50% espresso in ESL per i progetti di ricerca
industriale (per il 25% in conto capitale e per il 70% nella forma di
credito agevolato);
- per attività
di sviluppo precompetitivo fino al 25% espresso in ESL (10% conto capitale
e 70% credito agevolato);
- per attività
che interessano entrambi, fino al 35% espresso in ESL concesso per il
20% in conto capitale e per il 60% nella forma del credito agevolato.
Il credito
agevolato è previsto nella misura del 15% del tasso di riferimento
vigente alla data della stipula del contratto durante il periodo di preammortamento.
Nel periodo di ammortamento la percentuale del tasso di riferimento dipende
dalle dimensioni e dall'ubicazione dell'impresa beneficiaria. Per i programmi
che vengono realizzati nelle aree Obiettivo 1, 2, 5 b il tasso di interesse
nel periodo di ammortamento è pari al 25% del tasso di riferimento.
Il rimborso avviene di norma con rate annuali costanti, posticipate comprensive
di capitale ed interessi. Non sono richieste garanzie.
La durata massima dei finanziamenti è di 15 anni, di cui un periodo
di preammortamento di 5 anni ed un periodo di ammortamento di 10 anni.
Il livello massimo di finanziamento è indicato in percentuale sui
costi giudicati ammissibili:
- programmi
ad alto livello innovativo: 55% dei costi ammessi all'agevolazione;
- programmi
di livello innovativo: 35% dei costi ammessi all'agevolazione.
- In casi
eccezionali, per quei programmi giudicati di eccezionale importanza
per la politica industriale del Paese, la percentuale d'intervento può
raggiungere il 70% dei costi ammessi.
All'atto
della presentazione della domanda è possibile richiedere che il
50% dell'agevolazione venga erogata in forma di finanziamento in conto
capitale, tuttavia a questa modalità si ricorre solo nel caso in
cui le motivazioni all'uopo addotte dall'interessato siano particolarmente
gravi.
Le spese
ammissibili:
Sono ammissibili programmi di importo superiore a 200.000 Euro. L'ammissibilità
dei costi, al netto di IVA, decorre dalla data di presentazione della
domanda, salvo che per gli studi di fattibilità, nel limite massimo
del 10% del costo totale, che possono essere stati sostenuti anche nei
12 mesi precedenti la domanda. Sono ammissibili:
- le spese
per il personale di ricerca;
- il costo
delle attrezzature, strumentazioni e materiali di nuovo acquisto, da
utilizzare per l'attività di sviluppo (al netto dell'eventuale
valore residuo per altre finalità);
- il costo
di prestazioni di terzi e di servizi di consulenza, compresa l'acquisizione
di beni immateriali;
- le spese
generali sono riconosciute in maniera forfettaria, pari al 60% del costo
del personale.
- Nel caso
di opere relative a centri di ricerca, sono ammesse le spese per progettazione
e studi di fattibilità (nel limite del 5% delle spese ammissibili
al centro stesso), l'acquisto di aree e fabbricati, la realizzazione
di opere edili ed infrastrutture.
- Non sono
ammissibili i costi relativi a mobili e arredi.
|